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PUBBLICITÀ E DEONTOLOGIA


IL SITO WEB DEL NOTAIO NEL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO NOTARILE

Il notaio può adottare metodologie pubblicitarie atte a farsi conoscere nella propria zona di competenza purché siano improntate sulla sobrietà e veridicità informativa.

Queste metodologie includono siti web, portali e annunci Google. Esse devono essere mirate a pubblicizzare disponibilità di lavoro, metodologie di contatto, possibilità di colloquio con il notaio, orari e caratteristiche delle prestazioni future.

La consulenza on line a pagamento non è consentita, per contro è consentita una pubblicità informativa finalizzata alla futura prestazione. (esempio contatto garantito in 24 ore)

I siti prodotti con Notaio Professional Web mirano a utilizzare una forma pubblicitaria adeguata nel rispetto del codice deontologico notarile.

 

Riportiamo il paragrafo del codice deontologico del Consiglio Nazionale del Notariato che recita:

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI (COMUNICATO IN G.U. N . 177 DEL 30 LUGLIO 2008)

capo III Sezione II Della pubblicità
15. - Nell’interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l’attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell’indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale. E’ vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
16. - Agli effetti dell’articolo 15, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:

  • Titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
  • Docenza universitaria o in scuole di formazione;
  • Frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
  • Svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
  • Pubblicazioni giuridiche;
  • Conseguimento dei crediti formativi previsti;
  • Incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
  • Partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.

E’ ammessa inoltre quale pubblicità quella informativa relativa a:

  • Disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;
  • Struttura organizzativa dello studio;
  • Ubicazione e regole di accesso allo studio;
  • Conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.

L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi. A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.
17.– Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare asimmetrie informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all’articolo 15.

18 - La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall’art. 15 5 e, per le circostanze di svolgimento, per l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l’attendibilità dell’informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.